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[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi delle isole Partenopee e Pontine.

[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;

[3]ed i signori comm. Teodoro Cutolo e cav. Arturo D'Amico i quali stipulano solidariamente in nome proprio e dei signori comm. Roberto De Sanna e avvocato Carlo Betocchi, giusta procura, e di una Societa' di navigazione che con vincolo pure solidale si obbligano a costituire;

[4]hanno concordato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]I signori predetti in nome proprio e della costituenda Societa' di navigazione assumono l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Partenopee e Pontine, indicate nell'annessa tabella; alle condizioni contenute nel capitolato A che, con la tabella, stessa, fa parte integrante della presente Convenzione, verso l'annua sovvenzione di lire duecentoventimila. (L. 220,000.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizi-isole-partenope-e-pontine-art1 · fonte del testo