Art. 1 (Convenzione esercizio servizi isole Partenope e Pontine)
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[1]CONVENZIONE per l'esercizio dei servizi delle isole Partenopee e Pontine.
[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;
[3]ed i signori comm. Teodoro Cutolo e cav. Arturo D'Amico i quali stipulano solidariamente in nome proprio e dei signori comm. Roberto De Sanna e avvocato Carlo Betocchi, giusta procura, e di una Societa' di navigazione che con vincolo pure solidale si obbligano a costituire;
[4]hanno concordato quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]I signori predetti in nome proprio e della costituenda Societa' di navigazione assumono l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Partenopee e Pontine, indicate nell'annessa tabella; alle condizioni contenute nel capitolato A che, con la tabella, stessa, fa parte integrante della presente Convenzione, verso l'annua sovvenzione di lire duecentoventimila. (L. 220,000.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
