Art. 2 (Convenzione esercizio servizi isole Partenope e Pontine)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'articolo 18 del capitolato A e' sostituito dal seguente:
[2]«Nel periodo dei tre anni di cui all'articolo precedente, i concessionari dovranno approntare piroscafi di nuova costruzione; sara' tuttavia loro concesso di adoperare due piroscafi usati, i quali pero' dovranno essere sostituiti con altri di nuova costruzione quando abbiano raggiunto l'eta' di 25 anni.
[3]«E' inoltre consentito ai concessionari di surrogare temporaneamente, nei casi di ordinarie riparazioni, con piroscafi usati, quelli normalmente assegnati ai servizi».
[4]All'articolo 20 dopo l'ultimo comma, aggiungere:
[5]Nel caso in cui le esigenze del traffico lo richiedano i concessionari hanno l'obbligo di destinare alle linee assunte piroscafi di tonnellaggio superiore a quello prescritto.
[6]Il 5° ed il 6° comma della lettera a) dell'art. 37 del capitolato predetto sono sostituiti dal seguente:
[7]Sui piroscafi della linea celere di Capri saranno stabiliti soltanto posti di 1ª classe e di lusso, salvo un limitato numero di posti di 3ª classe in localita' ben distinta da quella dei passeggeri di 1ª classe e di lusso, applicandosi tariffe non superiori a quelle attualmente in vigore, sia per viaggi di corsa semplice, sia per viaggi di andata e ritorno.
[8]Il numero dei posti di 3ª classe sara' fissato dal Comitato per servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
