Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 5 (Convenzione esercizio servizi isole Partenope e Pontine)
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A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione i signori contraenti in nome proprio e della costituenda Societa' prestano la cauzione provvisoria di lire venticinquemila (L. 25,000) risultante dalla polizza qui unita.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
