Art. 1 (Convenzione esercizio servizio navigazione fra Genova e Centro America)
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[1]CONVENZIONE per l'esercizio del servizio di navigazione fra Genova ed il Centro America.
[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina, quelli dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato;
[3]il sig. cav. prof. Domenico Brunelli, direttore generale della Societa' italiana di navigazione La Veloce a nome della Societa' medesima, in virtu' di regolare mandato, hanno concordato e stipulato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]La convenzione vigente tra la Societa' di navigazione italiana La Veloce e lo Stato, relativo al servizio di navigazione sovvenzionato fra Genova e l'America centrale indicato nell'annessa tabella, ed approvata con la legge del 29 giugno 1905, n. 301, e prorogata con la legge 30 maggio 1907, n. 272, e' nuovamente prorogata per tre anni e cioe' dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1913.
[6]Sara' in facolta' del Governo di addivenire di anno in anno, e cosi' fino dal primo anno, alla risoluzione della convenzione prorogata mediante disdetta a darsi con preavviso di mesi sei e senza diritto nella Societa' concessionaria a richiedere per tale anticipata risoluzione danni o compensi di sorta.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
