Art. 2 (Convenzione esercizio servizio navigazione fra Genova e Centro America)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 191 parole tolte, 31 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le condizioni contenute nella convenzione e nelle leggi indicate nell'articolo precedente restano invariate, salvo le eccezioni seguenti:
tolto: a) il secondo comma dell'art. 10 della convenzione e' sostituito dal seguente:
tolto: «In caso di necessita' per riparazioni e per ordinaria manutenzione e per non piu' di tre viaggi all'anno, potra' essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea anche un piroscafo noleggiato che corrisponda soltanto alle condizioni prescritte di velocita' e tonnellaggio e di classificazione nella prima classe del registro italiano.
tolto: «Questa sostituzione dovra' essere autorizzata di volta in volta dal Ministero della marina»;
tolto: b) il comma secondo del successivo articolo 12 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Le merci da e per gli scali dell'America Centrale (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, (Sabanilla), Puerto Limon, Colon) a destinazione o provenienti da Livorno, Napoli, Messina, Catania e Palermo, saranno trasportate da questi porti a Genova e viceversa senza alcuna spesa di sopranolo e di trasbordo»;
tolto: c) il primo comma dell'art. 27 e' modificato nel modo seguente:
tolto: «In corrispettivo del servizio di cui nella presente Convenzione, il Governo corrispondera' alla Societa' la somma di lire cinquecentomila (500,000) all'anno fatta deduzione delle eventuali penalita' e ritenute».aggiunto: Convenzione esercizio servizio navigazione fra Genova e Centro America-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizio-navigazione-fra-genova-e-cent-art2 · fonte del testo