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[1]Le condizioni contenute nella convenzione e nelle leggi indicate nell'articolo precedente restano invariate, salvo le eccezioni seguenti:

  • a)il secondo comma dell'art. 10 della convenzione e' sostituito dal seguente:

[2]«In caso di necessita' per riparazioni e per ordinaria manutenzione e per non piu' di tre viaggi all'anno, potra' essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea anche un piroscafo noleggiato che corrisponda soltanto alle condizioni prescritte di velocita' e tonnellaggio e di classificazione nella prima classe del registro italiano.

[3]«Questa sostituzione dovra' essere autorizzata di volta in volta dal Ministero della marina»;

  • b)il comma secondo del successivo articolo 12 e' sostituito dal seguente:

[4]«Le merci da e per gli scali dell'America Centrale (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, (Sabanilla), Puerto Limon, Colon) a destinazione o provenienti da Livorno, Napoli, Messina, Catania e Palermo, saranno trasportate da questi porti a Genova e viceversa senza alcuna spesa di sopranolo e di trasbordo»;

  • c)il primo comma dell'art. 27 e' modificato nel modo seguente:

[5]«In corrispettivo del servizio di cui nella presente Convenzione, il Governo corrispondera' alla Societa' la somma di lire cinquecentomila (500,000) all'anno fatta deduzione delle eventuali penalita' e ritenute».

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizio-navigazione-fra-genova-e-cent-art2 · fonte del testo