Art. 3 (Convenzione esercizio servizio navigazione fra Genova e Centro America)
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La Societa' ha obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione distinta dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Societa' dovra' in qualunque momento mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
