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La Societa' ha obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione distinta dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due mesi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Societa' dovra' in qualunque momento mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizio-navigazione-fra-genova-e-cent-art3 · fonte del testo