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[1]La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati e' determinata da apposita tabella stabilita di concerto fra il Ministero della marina e i concessionari.

[2]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso gli uffici di capitaneria e gli uffici di porto con rappresentanza uguale tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.

[3]I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sara' stabilito dal Ministero della marina secondo le consuetudini vigenti alla data di stipulazione della presente convenzione.

[4]I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto di arruolamento.

[5]Nei lavori di carico e scarico nei porti, a parita' di condizioni, la Societa' dovra' preferire le Societa' di lavoratori legalmente costituite.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-esercizio-servizio-navigazione-fra-genova-e-cent-art5 · fonte del testo