Art. 5 (Convenzione esercizio servizio navigazione fra Genova e Centro America)
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[1]La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati e' determinata da apposita tabella stabilita di concerto fra il Ministero della marina e i concessionari.
[2]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso gli uffici di capitaneria e gli uffici di porto con rappresentanza uguale tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.
[3]I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sara' stabilito dal Ministero della marina secondo le consuetudini vigenti alla data di stipulazione della presente convenzione.
[4]I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto di arruolamento.
[5]Nei lavori di carico e scarico nei porti, a parita' di condizioni, la Societa' dovra' preferire le Societa' di lavoratori legalmente costituite.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
