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[1]Sul capitolo 1 e' autorizzata la spesa di L. 3900 (a calcolo) per maggiori assegni dovuti al sottosegretario di Stato e ad un direttore generale, tenenti generali anziche' maggiori generali.

[2]Sul capitolo 29 «Corpi e servizio del genio - Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi)» e' autorizzata la spesa di L. 4000 (a calcolo) per gli assegni da corrispondersi, a decorrere dal 1° gennaio 1910, a 3 marescialli, 3 sottufficiali, 27 caporali maggiori e caporali in piu' dell'organico fissato pei reggimenti del genio e brigata ferrovieri.

Testo in vigore dal 13 maggio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-08;213~art2 · fonte del testo