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[1]E' approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 123, giusta la tabella unita alla presente legge.

[2]Sono altresi' approvate le variazioni alla denominazione del capitolo n. 7, come segue:

[3]Cap. 7 «Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennita' di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennita' al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie, a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623».

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 4 giugno 1911.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Tedesco.

[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 9 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;498~art3 · fonte del testo