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[1]Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio Statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, puo', per decreto Reale, scioglierne l'Amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere.
[2]Dopo un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'Amministrazione consorziale.
[3]Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento della Amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
