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[1]Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio Statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, puo', per decreto Reale, scioglierne l'Amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere.

[2]Dopo un anno dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'Amministrazione consorziale.

[3]Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento della Amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art14 · fonte del testo

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