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[1]Ogni qualvolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avochera' a se' la costruzione delle opere e potra':
- a)consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'articolo 8;
- b)concedere la stessa facilitazione alle Provincie e ai Comuni interessati, i quali pero' dovranno rilasciare, in conformita' della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.
[2]In tali casi il pagamento delle rate annuali comincera' con l'inizio dei lavori; questi ultimati, la ripartizione delle quote sara' stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
