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[1]Ogni qualvolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avochera' a se' la costruzione delle opere e potra':

  • a)consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'articolo 8;
  • b)concedere la stessa facilitazione alle Provincie e ai Comuni interessati, i quali pero' dovranno rilasciare, in conformita' della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

[2]In tali casi il pagamento delle rate annuali comincera' con l'inizio dei lavori; questi ultimati, la ripartizione delle quote sara' stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art15 · fonte del testo

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