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[1]Spetta alla sola Autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'Autorita' giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.
[2]In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennita' e i danni saranno valutati a' termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
