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[1]Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, possono essere rese obbligatorie con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.
[2]Contro il decreto e' ammesso il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
