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[1]Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici si determinera' il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto della presente legge.
[2]L'esecuzione delle varie opere verra' autorizzata con decreto Ministeriale in relazione alla disponibilita' di detto fondo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
