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La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario, potranno concedere mutui ai Consorzi, ai Comuni ed alle Provincie per far fronte al pagamento delle opere idrauliche classificate in 3ª categoria, purche' prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i Consorzi di bonificazione e d'irrigazione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art23 · fonte del testo

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