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Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che sieno necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprieta' interessate e dei registri catastali dei Consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
