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Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che sieno necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprieta' interessate e dei registri catastali dei Consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art24 · fonte del testo

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