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[1]Avverso l'elenco pubblicato a cura della Provincia di cui all'articolo 4, e avverso la deliberazione dell'assemblea di cui all'articolo 5, gl'interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni al Prefetto.
[2]Il provvedimento del Prefetto e' definitivo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
