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[1]Nei decreti Ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verranno stabiliti i perimetri dei beni interessati ed i comprensori nei quali l'opera potra' essere eventualmente divisa; e si determineranno provvisoriamente le quote di spese a carico delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari ed Enti interessati.

[2]Negli stessi decreti Ministeriali potra' essere ammesso, sentito il Consorzio, che le Provincie ed i Comuni interessati soddisfacciano le rispettive loro quote in numero maggiore di anni di quello occorrente per l'esecuzione delle opere, ma non superiore ad anni 30.

[3]La somma di concorso dello Stato potra' essere corrisposta anche ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base al certificato di nulla osta da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile, cui e' affidata la vigilanza dell'opera ed in rapporto, quando ne sia il caso, alla ripartizione di quest'ultima in comprensori.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art8 · fonte del testo

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