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Un'opera di 3ª categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o piu' dei comprensori, in cui, giusta l'articolo precedente, e' stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, e, a giudizio esclusivo del Ministro dei Lavori Pubblici, si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
