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[1]Al terzo capoverso dell'articolo 12 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e' sostituito il seguente:
[2]«In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1905, saranno accolte iscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purche' dagli inscritti si paghino, cogli interessi composti, entro il periodo di tempo che sara' determinato nel regolamento tecnico di cui nella prima parte del precedente articolo, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni».
Testo in vigore dal 2 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
