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[1]All'articolo 21 della legge (testo unico) predetta e' sostituito il seguente:
[2]«I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale devono essere investiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento:
[3]1° in titoli del Debito Pubblico del Regno d'Italia;
[4]2° in titoli d'altra specie garantiti dallo Stato;
[5]3° in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualita', dovute dallo Stato;
[6]4° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il Credito fondiario;
[7]5° a mezzo della Cassa depositi e prestiti, nei modi indicati al n. 2 dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1898, n. 335;
[8]6° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;
[9]7° in beni immobili urbani.
[10]L'impiego nel modo indicato sotto il num. 7 non potra' eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali di cui nella prima parte del presente articolo».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 13 marzo 1904.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Rava. L. Luzzatti. Stelluti-Scala.
[15]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 2 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
