L'assegno mensile di cui alla presente legge non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con il premio di esercizio previsto dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, il premio di maggior produzione ed il premio di operosita' previsti dalla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i diritti previsti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, i diritti previsti dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59, il premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o analoghi diritti, proventi o compensi, vigenti presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 1 o presso Enti di diritto pubblico.

Testo vigente dal 15 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-08;1162~art7 · fonte su Normattiva