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Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli ordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1 luglio 1961, al ruolo A col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengano dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.

Testo in vigore dal 24 marzo 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-02-28;128~art2 · fonte del testo