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Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli ordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1 luglio 1961, al ruolo A col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengano dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.
Testo in vigore dal 24 marzo 1961 al 16 dicembre 2010
