Il limite massimo di eta' di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'art. 69, secondo comma, lettere c) e d) e terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, e' elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati. Il limite di eta' di 17 anni di cui al precedente comma e' elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro. Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 260 anno di eta', sempreche' esse risultino a carico del lavoratore assicurato. Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in localita' diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.

Testo vigente dal 30 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-28;1116~artunico · fonte del testo