Fermo restando il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il limite di eta' di 14 anni previsto per gli assegni familiari per i figli dei prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e' elevato a 18 anni nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e professioni e arti, del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari, qualora i figli stessi, salvo quanto e' previsto dall'art. 13 del citato decreto legislativo, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attivita' comunque retribuita.

Testo vigente dal 4 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-15;80~art6 · fonte del testo