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L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;265~art4 · fonte del testo