Art. 1
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Fermi restando gli interventi di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983-92, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonche' di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, per l'importo complessivo presunto di 1.700 miliardi di lire. Il piano sara' realizzato in due fasi, di cui la prima della durata di tre anni e la seconda di sette.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 22 dicembre 2008
