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Per la realizzazione della prima fase del piano l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della somma di lire 330 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli delle spese in conto capitale del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1983 e degli importi che saranno autorizzati con le rispettive leggi finanziarie per gli anni 1984 e 1985. Entro il 31 marzo 1986 il Ministro dei trasporti, di intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, presentera' al Parlamento una relazione sull'esecuzione data alla prima fase del piano, formulando, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le proposte di spesa per il completamento del piano stesso.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;189~art2 · fonte del testo