Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato
Art. 3
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Il piano per il primo triennio dovra' tener conto delle prioritarie esigenze dell'esercizio ferroviario e sara' approvato con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 22 dicembre 2008
