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Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 si provvedera' con specifiche sovvenzioni del Ministero del tesoro da iscrivere tra le entrate in conto capitale del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni dal 1983 al 1985. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione". Con legge finanziaria saranno indicate le quote della residua somma per il completamento del piano destinate a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni dal 1986 al 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;189~art4 · fonte del testo