Sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato le somme gia' pagate e da pagarsi per conto dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela:

  • a)dall'ANAS, per gli interventi svolti e da svolgere in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nonche' del primo comma dell'articolo 15 della presente legge;
  • b)dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, sia per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, ivi compresi quelli di cui al primo comma dell'articolo 15 della presente legge, sia per gli interventi svolti in applicazione dell'operativita' della garanzia fidejussoria dello Stato. Lo stanziamento relativo alle rate di ammortamento dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 1979, con scadenza successiva al 31 dicembre 1982, dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, e' annualmente autorizzato, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio.

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;531~art17 · fonte su Normattiva