In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' autorizzato per gli anni finanziari 1982-87 un programma stralcio di interventi di viabilita' di grande comunicazione avente carattere prioritario, secondo le indicazioni e i relativi stanziamenti previsti nel successivo titolo secondo. Di tali interventi si terra' conto nella redazione del piano decennale di cui al precedente articolo 2.

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;531~art3 · fonte su Normattiva