Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonche' per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, e' autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, cosi' ripartiti:

[2]esercizio 1961-62 L. 22,5 miliardi esercizio 1962-63 L. 22,5 miliardi esercizio 1963-64 L. 22,5 miliardi esercizio 1964-65 L. 30 miliardi esercizio 1965-66 L. 30 miliardi

[3]Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idro-geologico e da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;11~art1 · fonte del testo