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I piani di cui al secondo comma dell'articolo precedente debbono avere per oggetto il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna con gli interventi rivolti alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;11~art3 · fonte del testo