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Il Ministro per i lavori pubblici e' tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate sul loro territorio. Gli interventi finanziari, di cui alla presente legge, per le opere da eseguirsi nelle Regioni a statuto speciale, saranno concordati fra gli organi dello Stato e quelli regionali per quanto concerne la quota globale spettante alle Regioni stesse.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;11~art4 · fonte del testo