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Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presentera' al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori necessita' di intervento per la prosecuzione delle opere previste dal piano stesso e dei suoi eventuali aggiornamenti. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, proporra' al Parlamento gli stanziamenti relativi.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;11~art5 · fonte del testo