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Alle opere prevedute dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'esecuzione delle opere puo' essere data in concessione a norma del regio decreto 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni. L'impegno di spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge e dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di un determinato lavoro, potra' anche riferirsi interamente agli stanziamenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, degli esercizi successivi a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010
