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La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano gia' state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facolta' dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59. Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art1 · fonte del testo