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Sono vietate le concessioni a terzi per estrazioni di materiali dai tratti degli alvei delle acque pubbliche attraversati ed occupati dalle opere autostradali. I tratti soggetti a tale divieto saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, con il quale saranno altresi' revocate le concessioni gia' assentite e sara' determinato l'eventuale indennizzo spettante ai concessionari. Le caratteristiche e le modalita' di costruzione delle opere autostradali che devono attraversare strade e corsi d'acqua saranno indicate nei progetti esecutivi approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Gli enti proprietari e le Amministrazioni interessate potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

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