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Per intervenuto consenso del concessionario le convenzioni del 14 aprile 1956, approvate con decreto interministeriale di pari data n. 3072 per l'autostrada Milano-Napoli, e del 29 aprile 1959 approvata con decreto del Capo dello Stato in data 2 maggio 1959 per l'autostrada Firenze-Mare, saranno risolte a far data dall'emanazione del decreto che assentira' la concessione per la costruzione e l'esercizio delle due autostrade anzidette. La convenzione con la societa' concessionaria di cui all'articolo 16 prevedera' il subentro in tutti i diritti e gli obblighi assunti dalle precedenti societa' concessionarie. I contributi, previsti dalla legge 21 aprile 1955, n. 463; e impegnati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che non risulteranno ancora corrisposti alla Societa' concessioni e costruzioni autostrade alla data sopraindicata, saranno erogati direttamente alla nuova Societa' concessionaria.
Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
