Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 385.
Abrogato dal 28 aprile 1968
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 385.
Abrogato dal 28 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1961 al 28 aprile 1968. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le autostrade di cui all'articolo 16, a decorrere dal 1 gennaio 1972 e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione per le autostrade aperte al traffico da almeno tre anni, sara' devoluto allo Stato il gettito complessivo dei diritti di pedaggio di dette autostrade al netto delle spese di esercizio da fissarsi in misura forfettaria in sede di convenzione per la parte che eccede di oltre il 5 per cento la somma dei gettiti presi a base per la determinazione del contributo in relazione alle singole autostrade.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art22 · fonte del testo