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Per le concessioni di autostrade che verranno accordate in base alla presente legge (ad esclusione di quelle indicate nel successivo articolo 16) ed alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, saranno riconosciute in aggiunta alle spese previste dai piani finanziari allegati alle convenzioni relative a ciascuna concessione, soltanto quelle derivanti da cause straordinarie ed imprevedibili qualora la loro entita' superi il cinque per cento della spesa complessiva di progetto, limitatamente alla quota eccedente tale percentuale. In relazione al riconoscimento di tali maggiori spese, il contributo dello Stato sara' proporzionalmente aumentato, riservata al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., la facolta' di concedere in sostituzione del maggiore contributo, una proroga della concessione per il periodo di tempo strettamente necessario per l'ammortamento del maggiore onere ammesso comine sopra. La proroga di cui al precedente comma potra' essere riconosciuta anche per le concessioni di autostrade accordate in base alle leggi 21 maggio 1955), n. 463 (esclusa l'autostrada Milano-Napoli) e 13 agosto 1959, n. 904, allo scopo di rendere possibile l'ammortamento delle maggiori spese dovute a cause straordinarie ed imprevedibili, nonche' ad opere prescritte, autorizzate ed approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, dall'azienda concedente in aggiunta al progetto iniziale. E' tuttavia in facolta' del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sostituire la concessione di detta proroga, o ridurne congruamente la durata mediante proporzionale abbuono totale o parziale delle somme spettanti allo Stato per effetto delle devoluzioni, previste dalle singole convenzioni, sul gettito lordo dei diritti di pedaggio, in applicazione delle citate leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904. In tutti i casi in cui venga consentita la proroga del periodo di concessione, la durata massima dei mutui contratti o da contrarre con gli Enti ed istituti indicati dal precedente articolo 3 si intende prolungabile fino alla scadenza della proroga stessa, ferme le deroghe alle norme vigenti previste dal citato articolo 3.
Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
