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Tutti gli atti e contratti occorrenti per la attuazione della presente legge ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti relativi alle costruzioni ed all'esercizio delle autostrade previste dalla stessa legge; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle strade di cui sopra; i contratti di finanziamento, di consolidamento, di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici per il servizio dei mutui; l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi, nonche' gli atti di cessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 18 e 19 della presente legge, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali. Le stesse agevolazioni si applicano ai contratti occorrenti per la sistemazione dei rapporti previsti dal successivo articolo 18 nonche' agli atti occorrenti per i trasferimenti dall'A.N.A.S. alle concessionarie. Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto. Sono altresi' esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per la illuminazione e la segnalazione delle strade predette; i contributi dello Stato di cui agli articoli 2, 18 e 19; le somme introitate dalle concessionarie per il diritto di pedaggio, nonche' ogni altro provento derivante dall'esercizio delle autostrade predette. Sono esenti dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle autostrade di cui alla presente legge. L'energia elettrica occorrente per la illuminazione e la segnalazione delle autostrade di cui sopra e' esente dall'imposta di consumo. L'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese concessionarie, e' stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni centomila lire qualunque sia la loro scadenza. In luogo delle imposte, tasse e tributi di cui ai commi precedenti le societa' concessionarie corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni mille lire dei costi delle costruzioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 14 agosto 1982
