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Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presentera' ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario - una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

Testo in vigore dal 7 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-19;184~art3 · fonte del testo