Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1989 al 13 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

Le dotazioni del Fondo centrale per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

  • 1)costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unita' gia' di proprieta' dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:
  • a)siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  • b)non siano proprietari di navi da almeno tre anni;
  • c)siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;
  • 2)costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;
  • 3)lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonche' sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca gia' in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;
  • 4)costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;
  • 5)costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai Paesi membri della Comunita' economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunita' economica europea;
  • 6)acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;
  • 7)costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunita' economica europea;
  • 8)costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonche' per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca; ((9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di pesca marittima, nonche' allo sviluppo delle attivita' di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 AGOSTO 1989, N. 302)). Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprieta' del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 16 settembre 1989 al 13 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art11 · fonte su Normattiva