Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

  • 1)l'attivita' della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963. Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  • 2)l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attivita' per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attivita' connesse;
  • 3)la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attivita' per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge. Beneficiari dei mutui sono anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attivita' di cui al punto 8), primo comma, del precedente articolo 11. Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualita' previsti dalle leggi in vigore.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art12 · fonte su Normattiva