Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attivita' di cui al primo comma, nonche' le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attivita' di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 11".
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
