Art. 13 — Concessione dei mutui
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La concessione dei mutui e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile previa delibera del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalita' per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
