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((La concessione dei mutui e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23)). I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalita' per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui. ((L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile)).

Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art13 · fonte su Normattiva